Bonus 500, 600 e 1000 euro: tutte le indennità del dl Rilancio per categorie di lavoratori
Tutte le indennità di sostegno al reddito per i lavoratori messe in campo dal decreto Rilancio emanato dal Governo Conte il 19 maggio
1 Giugno 2020
Con il decreto legge del 19 maggio, cosiddetto dl Rilancio, il Governo Conte ha messo in campo una manovra imponente a favore di famiglie e imprese duramente colpiti dall’emergenza Covid.
Ma a cosa hanno diritto i lavoratori, esattamente? Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, al posto del versamento dell’indennità viene integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità in ciascuna mensilità. Le indennità non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Ecco tutte le indennità divise per tipologia di lavoratore.
Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)
Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata dall’INPS un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. È necessario presentare all’Inps la domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti.
Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici dello stesso settore, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.
Lavoratori del settore agricolo
Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Lavoratori dipendenti e autonomi
Per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Lavoratori iscritti al FPLS
Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. L’indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro.
Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50mila euro possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
Lavoratori domestici
Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione. Dal 25 maggio è attiva sul sito dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande.
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
Con il decreto legge del 19 maggio, cosiddetto dl Rilancio, il Governo Conte ha messo in campo una manovra imponente a favore di famiglie e imprese duramente colpiti dall’emergenza Covid.
Ma a cosa hanno diritto i lavoratori, esattamente? Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, al posto del versamento dell’indennità viene integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità in ciascuna mensilità. Le indennità non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Ecco tutte le indennità divise per tipologia di lavoratore.
Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)
Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata dall’INPS un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. È necessario presentare all’Inps la domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti.
Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici dello stesso settore, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.
Lavoratori del settore agricolo
Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Lavoratori dipendenti e autonomi
Per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Lavoratori iscritti al FPLS
Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. L’indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro.
Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50mila euro possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
Lavoratori domestici
Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione. Dal 25 maggio è attiva sul sito dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande.
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Lavoratori sportivi
Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Le domande degli interessati sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, la stessa indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
FONTE: QuiFinanza