Crediti d’imposta in scadenza al 31 dicembre 2020
ARTICOLO DI IPSOA – Bruno Pagamici – Dottore commercialista in Macerata
Ultimi mesi per fruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Al momento, è fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. Il Piano Transizione 4.0, secondo quanto annunciato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera sul Recovery Fund, dovrebbe evolversi, prendendo il nome, come indicato nelle Linee Guida del Recovery Plan, di “Transizione X.0”. Nell’attesa di conoscere gli sviluppi della legge di Bilancio 2021, quali sono i benefici fiscali attualmente in vigore?
È disponibile, ancora per pochi mesi, il pacchetto degli incentivi fiscali del Piano Transizione 4.0.Scadono, infatti, al 31 dicembre 2020, i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0.Per sapere gli sviluppi futuri delle agevolazioni bisognerà attendere la legge di Bilancio 2021.Secondo le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, rilasciate durante l’audizione alle Camere che si è svolta il 9 settembre 2020 in occasione della presentazione delle Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che individua le priorità per l’utilizzo del Recovery Fund, l’intento è “rafforzare il pacchetto di Transizione 4.0”. Il nuovo corso del Piano, che, come indicato nelle Linee Guida del Recovery Plan, prenderà il nome di “Transizione X.0”, dovrebbe essere caratterizzato da un incremento delle aliquote, l’innalzamento dei massimali di spesa e l’ampliamento delle tipologie di beni materiali e soprattutto immateriali.
La misura, in base alle anticipazioni del Ministro, dovrebbe avere un orizzonte temporale lungo (triennale o, addirittura, quinquennale), perché “è fondamentale – ha dichiarato il Ministro – che vi sia la certezza della durata dello strumento: in questo modo l’imprenditore può pianificare gli investimenti basandosi sulla programmazione economica dell’impresa almeno nel triennio”.
Credito d’imposta investimenti
Al momento, quindi, per i “nuovi” investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2020, le imprese (ed i professionisti solo per i beni materiali generici, non Industria 4.0) potranno sfruttare il credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 184-197).La misura del beneficio varia a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento. In particolare:
– per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
– per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (beni materiali generici, non Industria 4.0), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.I crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per individuare la data di effettuazione dell’investimento, si può fare riferimento alle regole previste dall’articolo 109 del Tuir, ai sensi del quale:- per i beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà;- per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario;- per i contratti di appalto: rileva la data in cui l’opera (o frazione) viene accettata;- per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.
Esclusi gli investimenti ammissibili al super ed iperammortamento, ossia gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (termine finale valido anche per il super ammortamento a seguito della proroga prevista dal decreto Rilancio), per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.Attenzione agli obblighi documentali. A pena di revoca del beneficio, dovrà essere conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. È poi richiesto che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno riportare il riferimento normativo. Per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0, le imprese dovranno produrre anche una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia potrà essere sostituita con una dichiarazione del legale rappresentante.
Credito d’imposta formazione 4.0
Fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno beneficiare anche del credito d’imposta formazione 4.0, prorogato, con modifiche, dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 210-217). Per tutti gli aspetti non modificati, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018 e nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018.Il beneficio spetta per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze dei lavoratori dell’impresa delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.Sono agevolabili sia attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni.
In quest’ultimo caso, sono ammissibili le attività commissionate a:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provinciaautonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;- università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate;- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 (soggetti indicati nel comma 6, dell’articolo 3, del DM 4 maggio 2018);
– Istituti tecnici superiori.Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), il credito d’imposta spettante è pari al:- per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;- per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).Entro i limiti massimi annuali consentiti, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% per tutte le tipologie di impresa, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite nel decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta si applica sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della l. n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.A seguito della semplificazione apportata dalla Legge di Bilancio 2020, non è più necessario, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Credito di imposta R&S&I
Il 31 dicembre 2020 è la deadline anche per i crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative, istituiti dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 198 a 209), le cui disposizioni attuative sono state approvate con il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La disciplina è stata di recente ritoccata dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).In estrema sintesi, fino al 31 dicembre 2020 sono agevolabili le seguenti attività:1) attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 12% delle relative spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi; Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, a seguito dell’intervento del decreto Rilancio (art. 244), la misura del credito di imposta è pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese (la maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014). Altra modifica apportata dal decreto Rilancio è prevista all’articolo 38, comma 4, con cui le start-up innovative sono state equiparate alle università e agli istituti di ricerca in caso di contratti di ricerca extra-muros, con applicazione della maggiorazione del base di calcolo del credito d’imposta del 150%;2) attività di innovazione tecnologica. Rientrano in tale ambito i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Il bonus è pari al:- 6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;- 10% delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;3) attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. In tal caso, il bonus è pari al 6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.