Nuovo limite per i pagamenti in contanti (ma non per gli stranieri)
Dott. Enzo Musaico
Dal 1° gennaio 2022 è previsto il nuovo limite per il trasferimento del denaro contante, i pagamenti in contanti non dovranno essere superiori a 999,50 euro. In caso di superamento di tale limite, viene applicata la sanzione amm.va prevista dall’art. 63, comma 1, D.lgs n.231/2007 da 3.000 a 50.000 euro.
In merito al frazionamento, il limite previsto dalla normativa attualmente in vigore vale anche, quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, artificiosamente frazionati, quindi più operazioni effettuate in momenti diversi ed in un arco temporale di 7 giorni. Va fatta una precisazione, se i pagamenti sono effettuati in un periodo più ampio rispetto ai 7 giorni, in presenza di determinati elementi, l’operazione potrebbe considerarsi artificiosamente frazionata.
Esempio in caso di operazione commerciale:
nel caso in cui cui un fornitore e l’acquirente si accordano per il pagamento della fattura in tre rate, di 400 euro l’una, il pagamento sarà effettuato a 30, 60 e 90 giorni data fattura, essendo questa una prassi commerciale, gli importi corrisposti pur essendo complessivamente oltre la predetta soglia, non costituiscono un frazionamento dell’operazione effettuato con l’intento di “aggirare” il limite attualmente previsto.
La stessa regola non vale però per i soggetti con cittadinanza diversa da quella italiana, che nel nostro territorio possono effettuare transazioni in contati fino 15 mila euro (deroga prevista dall’art. 3 del Dl 44/2012).